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Statuto
Sociale

FED.I.C.S. - Federazione Italiana Cani da Soccorso ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI II° LIVELLO

  • STATUTO SOCIALE

    ART. 1

    (Denominazione e sede)

    1.    E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: “FEDERAZIONE ITALIANA CANI DA SOCCORSO - ODV” (acronimo FED.I.C.S.), assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

    2.    La FED.I.C.S. ha sede legale in via Gasdotto 23, nel comune di Valdagno (VI).

    3.    Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

     

    ART. 2

    (Statuto)

    1.    La FED.I.C.S. è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

    2.    L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

    3.    Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati alla Federazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Federazione stessa.

    4.    Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

    5.    Modifiche allo statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/3 delle organizzazioni associate e vengono approvate mediante assemblea straordinaria.

     

    ART. 3

     (Finalità e Attività)

    1.    La FED.I.C.S. esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

    2.    In favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni di volontari la FED.I.C.S svolge, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera "d,y" del D. Lgs. 117/2017 le seguenti attività:

    a) organizza corsi di formazione e aggiornamento tecnico per istruttori, figuranti, giudici e unità cinofile da soccorso nel pieno rispetto etologico impegnandosi in aggiornamenti continui al fine di raggiungere e mantenere una formazione sempre all’avanguardia;

    b) concorrere con il contributo umano e tecnico alle attività di Protezione Civile e Soccorso ai sensi del D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 e s.m.i., nelle operazioni di ricerca dispersi in superficie o sotto le macerie in caso di calamità naturale e/o antropica;

    c) promuovere e svolgere, anche in collaborazione con altri Enti privati o Pubblici operanti per finalità complementari, tutte le attività culturali, didattiche, di ricerca scientifica, promozionali che possono essere utili alle finalità statutarie e per la diffusione di principi di solidarietà umana, civile e sociale.

    d) promuovere e ricercare, nel rispetto dell'autonomia delle singole organizzazioni associate, forme attive di collaborazione per migliorare la formazione di Istruttori, Figuranti, Unità Cinofile da soccorso e l'operatività collettiva.

    3.    Per l’attività di interesse generale prestata la Federazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

    4.    La FED.I.C.S. può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore,
attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

    5.    La FED.I.C.S. può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i..

     

    ART. 4

    (Ammissione)

    1.    Possono aderire alla FED.I.C.S. tutte le Organizzazioni di Volontariato legalmente costituite, iscritte negli Elenchi Territoriali di Protezione Civile e che svolgono attività cinofile per il soccorso, che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

    2.    L'organizzazione che intende aderire deve presentare richiesta tramite apposito modulo al Consiglio Direttivo, il quale delibera nella prima seduta utile. L'esito della delibera viene comunicato entro 30 giorni all'organizzazione richiedente; se accettata l'organizzazione viene iscritta nel libro delle organizzazioni associate.

    3.    In caso di rigetto della domanda l'organizzazione può, entro 30 giorni da tale comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

    4.    L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

     

    ART. 5

    (Diritti e doveri delle organizzazioni associate)

    1.    Le organizzazioni associate hanno diritto a:

    a)    essere rappresentate dal Legale Rappresentante o da un socio delegato;

    b)   eleggere gli organi sociali ed esprimere la propria rappresentanza negli stessi;

    c)    essere informate sulle attività della FED.I.C.S. e di controllarne l'andamento;

    d)   prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;

    e)   esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 16;

    f)     votare in assemblea, purché iscritte da almeno tre mesi nel libro delle organizzazioni associate e in regola con il pagamento della quota associativa;

    g)    denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore;

    h)   essere rimborsate dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi di legge.

    2.    Le organizzazioni associate hanno il dovere di:

    a)    rispettare e far rispettare dai propri aderenti il presente statuto, i regolamenti e le delibere degli organi sociali;

    b)   svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

    c)    versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito, nei modi e nei termini previsti dal regolamento.

     

    ART. 6

    (Attività di volontariato)

    1.    L’organizzazione associata svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

    2.    L'attività di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Federazione.

    3.    L’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla Federazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

     

    ART. 7

    (Perdita della qualifica di organizzazione aderente)

    1.    La qualifica di organizzazione associata si perde per recesso, morosità, esclusione, cessata attività o scioglimento.

    2.    Il recesso può avvenire in qualunque momento. La comunicazione della volontà di recedere va fatta per iscritto al Presidente ed è operante a tutti gli effetti, dopo la presa d'atto da parte del Consiglio Direttivo.

    3.    Lo stato di morosità è pronunciato dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'organizzazione che, sollecitata per iscritto attraverso lettera raccomandata AR o PEC, non ottemperi, entro 30 giorni dalla notificazione, al versamento della quota associativa.

    4.    L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo quando un'organizzazione non ha più i requisiti richiesti all'atto di ammissione o contravviene alle norme stabilite dallo statuto, dai regolamenti o dalle delibere degli organi sociali. L'esclusione è altresì pronunciata per gravi motivi che rendano incompatibile la condotta dell'organizzazione con la sua appartenenza alla Federazione. Avverso la delibera di esclusione, l'organizzazione può, entro 30 giorni da tale comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. E’ comunque ammesso entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione il ricorso all'autorità giudiziaria.

    5.    La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

    6.    Tutti gli incarichi sociali vengono meno qualora, chi li ricopre, non appartenga più ad una delle organizzazioni associate.

     

    ART. 8

    (Gli organi sociali)

    1.    Sono organi sociali:

    a)    L'Assemblea

    b)   Il Consiglio Direttivo

    c)    Il Presidente

    2.    Tutte le cariche sociali sono gratuite.


     

    ART. 9

    (L'Assemblea)

    1.    L'Assemblea è l'organo sovrano e insindacabile della Federazione ed è composta dalle organizzazioni associate in regola con il versamento della quota sociale, che vi partecipano con i propri rappresentanti.

    2.    Ciascuna organizzazione associata ha diritto ad un voto; in caso di assenza le organizzazioni possono conferire delega scritta a rappresentanti di altre organizzazioni associate. Ciascun rappresentante può essere portatore di una sola delega.

    3.    Per favorire la partecipazione all'assemblea di tutti i rappresentanti, possono essere utilizzate, laddove possibile, tutte le forme di comunicazione disponibili ivi compresa l'audio/video conferenza, purché sia possibile verificare l'identità del rappresentante che partecipa e vota.

    4.    All'assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i soci delle organizzazioni associate.

    5.    L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’assemblea stessa.

    6.    L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento della Federazione. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le organizzazioni associate, le persone o quando richiesto dalla maggioranza dei rappresentanti.

    7.    Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede della Federazione.

    8.    L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento della Federazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

     

    ART. 10

    (Convocazione)

    1.    L'Assemblea è convoca almeno una volta all'anno dal Presidente della Federazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

    2.    Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

    3.    L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno 1/3 delle organizzazioni associate o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

    4.    La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, spedita al recapito risultante dal libro delle organizzazioni associate. Sono ammessi come sistemi d'invio delle convocazioni ufficiali anche fax ed email, purché possano confermare l'avvenuta ricezione.

     

    ART. 11

    (Compiti dell'Assemblea)

    L'Assemblea:

    a)    determina le linee generali programmatiche dell’attività della Federazione;

    b)   approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;

    c)    nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

    d)   delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

    e)   delibera sull'esclusione delle organizzazioni associate;

    f)     delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

    g)    approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

    h)   delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Federazione;

    i)      delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

     

    ART. 12

    (Assemblea ordinaria)

    1.    L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno delle organizzazioni associate e in seconda convocazione qualunque sia il numero delle organizzazioni presenti, in proprio o in delega.

    2.    L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti, qualora però la presenza delle organizzazioni, in proprio o per delega, sia inferiore al 50% qualsiasi delibera è valida con il voto favorevole di almeno ¾ dei votanti.

    3.    Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

     

    ART. 13

    (Assemblea straordinaria)

    L'assemblea straordinaria modifica lo statuto della FED.I.C.S. con la presenza, in proprio o per delega, di almeno ¾ delle organizzazioni associate e il voto favorevole della maggioranza dei votanti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ delle organizzazioni associate.

     

    ART. 14

    (Il Consiglio Direttivo)

    1.    Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione della Federazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

    2.    Il Consiglio Direttivo è composto da 3 membri eletti dall’Assemblea tra le persone fisiche appartenenti alle organizzazioni associate; dura in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per 3 mandati consecutivi. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

    3.    Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i membri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza.

    4.    Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.

    In particolare, tra gli altri compiti:

    a)    amministra l’organizzazione;

    b)   attua le deliberazioni dell’assemblea;

    c)    predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;

    d)   predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;

    e)   stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

    f)     cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

    g)    è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts;

    h)   disciplina l'ammissione e l'esclusione delle organizzazioni associate;

    i)      accoglie o rigetta le domande di iscrizione delle aspiranti associate.

    5.    Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

    6.    Il Presidente della Federazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall’Assemblea assieme agli altri membri del Consiglio Direttivo.

    7.    Il Consiglio Direttivo per svolgere al meglio le sue funzioni può utilizzare, laddove possibile, tutte le forme di comunicazione disponibili, ivi compresa l'audio/video conferenza.

    8.    Ogni membro del Consiglio Direttivo cessa per scadenza del mandato, per dimissioni, decesso o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

     

    ART.15

    (Il Presidente)

    1.    Il Presidente è eletto dall’assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente la FED.I.C.S. e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

    2.    Il Presidente nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, adottando i provvedimenti conseguenti e sottoponendoli entro 15 giorni alla ratifica del Consiglio stesso.

    3.    Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

    4.    L'incarico di Vicepresidente viene assegnato dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo; il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

     

    ART.16

    (Libri sociali)

    1.    Il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di tenere a cura i seguenti libri sociali:

    a)    il libro delle organizzazioni associate;

    b)   il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

    c)    il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

    d)   il registro dei volontari.

     

    2.    Tutti le organizzazioni associate, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti preso la sede legale della Federazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

     

    Art. 17

    (Risorse economiche)

    Le risorse economiche della FED.I.C.S. sono costituite da:

    a)    quote associative;

    b)   contributi pubblici e privati;

    c)    donazioni e lasciti testamentari;

    d)   rendite patrimoniali;

    e)   attività di raccolta fondi;

    f)     rimborsi da convenzioni;

    g)    ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

    Art. 18

    (I beni)

    1.    I beni della FED.I.C.S. sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dalla FED.I.C.S. e sono ad essa intestati.

    2.    I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili, che sono collocati nella sede della FED.I.C.S., sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede della FED.I.C.S. e può essere consultato dalle organizzazioni associate.

     

    Art. 19

    (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

    La FED.I.C.S. ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

     

    Art. 20

    (Bilancio)

    1.    Il bilancio di esercizio della Federazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’organizzazione.

    2.    Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno

     

    Art. 21

    (Bilancio sociale)

    E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017

     

    Art. 22

    (Convenzioni)

    Le convenzioni tra la FED.I.C.S. e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente della FED.I.C.S., quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede della FED.I.C.S.

     

    Art. 23

    (Personale retribuito)

    La FED.I.C.S. può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

    I rapporti tra la FED.I.C.S. ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dalla Federazione.


     

    Art. 24

    (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

    Tutti gli aderenti alla FED.I.C.S. devono essere assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

    Tale onere ricade sulle singole organizzazioni associate e non sulla FED.I.C.S. stessa, che resta esonerata da ogni responsabilità per danni a persone, cose e/o terzi in genere per tutte le attività svolte dai volontari in qualsiasi forma e condizione.

     

    Art. 25

    (Responsabilità della FED.I.C.S.)

    La FED.I.C.S. risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

     

    Art. 26

    (Assicurazione della FED.I.C.S.)

    La FED.I.C.S. può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della Federazione stessa.

     

    Art. 27

    (Devoluzione del patrimonio)

    In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

     

    Art. 28

    (Disposizioni finali)

    Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

     

    Art. 29

    (Norma transitoria)

    Tutti adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.

    A decorrere del termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/17.

    L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.